1. Vengono erogati, nel limite dei mezzi finanziari disponibili, i seguenti contributi:
a) Edilizia agevolata: contributo dell’80 per cento dei costi di scavo; al committente che disponga di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore. Nel caso di più committenti o di cooperative edilizie, ai fini del calcolo dei contributi la cubatura urbanistica sarà suddivisa tra i diversi committenti o soci.
b) Edilizia abitativa libera: un contributo del 70 per cento dei costi di scavo; al committente di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore.
c) Edilizia abitativa pubblica: un contributo del 60 per cento dei costi di scavo; al committente pubblico di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore.
d) Altre costruzioni a destinazione privata: un contributo del 50 per cento dei costi di scavo; alle costruzioni con una cubatura complessiva fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto a progetti edilizi di entità maggiore.
e) Altre costruzioni a destinazione pubblica: un contributo del 20 per cento dei costi di scavo; alle costruzioni con una cubatura complessiva da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto a progetti edilizi di entità maggiore.
f) Interventi agricoli e sul paesaggio effettuati da privati committenti, ivi compresi lavori di miglioramento fondiario e bonifica di qualsiasi tipo: un contributo del 10 per cento dei costi di scavo; agli interventi effettuati su superfici fino a 1.000 m2 è riservata la precedenza rispetto a progetti di entità maggiore.
g) Interventi agricoli e sul paesaggio effettuati da committenti pubblici, ivi compresi lavori di miglioramento fondiario e bonifica di qualsiasi tipo: un contributo del 5 per cento dei costi di scavo; agli interventi effettuati su superfici fino a 1.000 m2 è riservata la precedenza rispetto a progetti di entità maggiore.
2. Per la realizzazione di infrastrutture non vengono concessi contributi.
3. Le percentuali indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ridotte del 50 per cento per scavi in zone archeologiche vincolate e per progetti riguardanti cubature superiori a 500 m3 o superfici superiori a 1.000 m2.
4. Per motivate esigenze l’assessore competente/ l’assessora competente può derogare le percentuali di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1.