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In vigore al: 11/03/2021

Delibera 26 gennaio 2021, n. 39
Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

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Art. 4
Moderazione

1. La moderazione consiste in un’attività svolta nell’ambito di iniziative quali convegni, congressi, conferenze, dibattiti, workshop e simili, in cui la presenza e il supporto di un moderatore o di una moderatrice sono determinanti ai fini del buon esito dell’iniziativa stessa.

2. Il moderatore o la moderatrice è presente per tutta la durata dell’iniziativa e vi partecipa in modo attivo, conduce l’iniziativa stessa, presenta i singoli punti del programma, li chiarisce e li commenta, dirige e modera la discussione, riassume i risultati e i punti chiave, gestisce le situazioni critiche e simili.

3. In casi motivati, il moderatore o la moderatrice può elaborare materiali specifici e mirati per il gruppo di destinatari nonché la documentazione di sintesi sui risultati delle attività svolte.