1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
2. Di norma l’ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di euro 50.000,00, i controlli a campione possono essere eseguiti anche da esperti esterni all’amministrazione provinciale. L’eventuale incarico viene impartito dall’ufficio competente.
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sorteggio riguarda il 6% dei contributi e viene effettuato in modo automatizzato con riferimento ai singoli capitoli di bilancio.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione o da una persona delegata, da un direttore/direttrice d'ufficio e da un funzionario/una funzionaria della ripartizione con funzioni di segretario.
5. Con il controllo a campione si verifica:
a) la veridicità delle dichiarazioni del soggetto richiedente;
b) l’effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese ammesse sono state effettuate per intero;
c) l’esistenza della documentazione di spesa nell’ammontare della spesa ammessa, per quella parte di spesa che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;
d) la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il direttore/la direttrice d’ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie