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In vigore al: 22/11/2017

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 5 (Ammissione)

(1)  Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l’ufficio competente valuta le domande pervenute e la relativa documentazione progettuale.

(2) Le domande sono ammesse alla procedura di selezione pubblica dall’ufficio competente ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige.  Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti. 6) 7)

6)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
7)
L'art. 5, comma 2, è stato così integrato dall'art. 46, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2017, n. 17.