(1) Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. L'ispettorato regionale del lavoro è soppresso.
(2) Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
(3) Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(4) In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
(5) Fino al passaggio nei ruoli provinciali il personale di cui al secondo comma del presente articolo conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
(6) Il personale che non chiede tale trasferimento viene inserito nel ruolo generale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e destinato ai rispettivi uffici delle due province, conservando lo stato giuridico ed economico acquisito, ferme restando altresì, per quello di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero, a richiesta, permane nel ruolo di appartenenza per essere destinato a prestare servizio fuori del territorio delle due province.
(7) Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ispettorati provinciali del lavoro continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse, ivi comprese quelle ad esse delegate.