Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.
(1) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è utilizzata
utilizzando le risorse professionali presenti nella scuola, anche in attuazione dell'organico funzionale.
(2) Nuove discipline possono essere introdotte soltanto se esistono i relativi programmi approvati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ovvero in via sperimentale.