a) a tempo parziale:
(1) Le ammissioni proposte avvengono con l'autorizzazione, ai fini amministrativi, dell'ufficio provinciale addetto al servizio di assistenza minorile, e, ai fini sanitari, del Direttore Sanitario dell'IPAI.
(2) Nel caso in cui le richieste di ammissione a tempo parziale eccedano il numero dei posti disponibili si dovrà tener conto, al fine di determinare un obiettivo ordine di precedenza, dei seguenti elementi:
- 1) mancanza di ogni possibilità di affidamento del bimbo nelle ore diurne
- 2) possibilità di regolare rapporto dei genitori col bimbo nonostante i limiti di tempo
- 3) effettivi limiti di tempo della madre
- 4) situazione economica e sociale della famiglia.
(3) La valutazione di tali elementi viene effettuata dal servizio sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 della L.P. 19 gennaio 1976 n. 6.
(4) L'orario della permanenza a tempo parziale è determinato, caso per caso, nel corso del periodo diurno e viene adattato alle esigenze dei genitori e del bimbo.
(5) La retta per la permanenza a tempo parziale viene determinata di anno in anno mediante deliberazione della Giunta provinciale e tiene conto dei costi effettivi del servizio.
(6) Per i casi in cui ne ricorrono le condizioni, può essere addebitato ai genitori un contributo-retta proporzionato alle loro effettive possibilità economiche.
(7) Le misure del contributo-retta vengono stabilite, sentito l'assistente sociale addetto al caso concreto.
(8) Per i ricoveri a tempo pieno viene adottato un procedimento, per le proposte di contributi-retta, analogo a quello previsto per i bambini ospitati a tempo parziale.