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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 2 (Competenze)

(1)  La Giunta provinciale stabilisce:

  1. le linee guida tecniche sulle domande nonché sui dati e documenti da produrre a corredo delle stesse, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete; 2)
  2. i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 3, con le relative modalità di pagamento, i relativi settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d’intesa con il Consiglio dei comuni;
  3. le linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente;
  4. le direttive circa le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza.

(2)  I fondi di compensazione devono essere destinati a:

  1. misure a favore dell’ecosistema idrico di riferimento, tali misure vanno considerate come prioritarie;
  2. misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell’approvvigionamento energetico;
  3. misure a favore della natura, del paesaggio e dell’ecosistema;
  4. misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali nonché di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
  5. misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
  6. misure per il miglioramento dell’efficienza energetica;
  7. misure nell’ambito della tutela tecnica dell’ambiente.

(3)  Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi direttamente connessi al progetto sull’ambiente non sono considerate come fondi di compensazione.

(3/bis) Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i fondi di compensazione per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento. 3)

(3/ter) I fondi di compensazione possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi. 4)

(4)  L’assessore provinciale/L’assessora provinciale all’energia:

  1. nomina la commissione di valutazione di cui all’articolo 9, che rimane in carica per quattro anni;
  2. rilascia le concessioni per piccole e medie derivazioni;
  3. rilascia il nulla osta per la cessione di piccole e medie derivazioni.

(5)  Il direttore/La direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente stabilisce le modalità di comunicazione dei quantitativi di energia prodotta.

(6)  In deroga all’articolo 31, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.

(7)  Gli atti amministrativi adottati dai competenti organi sono definitivi.

(8)  Il termine massimo del procedimento non può superare 330 giorni.

2)
La lettera a), dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 12, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
3)
L'art. 2, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
4)
L'art. 2, comma 3/ter, è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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