Sentenza del 7 maggio 2002, n. 200; Pres. Widmair – Est. Pantozzi Lerjefors
E' inammissibile l'intervento in giudizio, per difetto di legittimazione attiva, dell'associazione “Landesverband für Heimatpflege in Südtirol”, non risultando detta associazione tra quelle incluse nell'elenco contenuto nel decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 20 febbraio 1987, che identifica le associazioni legittimate a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 L. 8 luglio 1986 n. 349.
Le associazioni riconosciute ai sensi della L. n. 349/1986 (come, nella specie, l'associazione “Italia Nostra”) possono intervenire in giudizio per la tutela di interessi attinenti in generale al “bene ambiente”, che deve intendersi costituito da componenti non solo strettamente naturali, ma anche rilevanti in termini storici, artistici, archeologici ed urbanistici.
L'art. 19 e seguenti del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993 n. 38, non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine alle modalità di esame delle osservazioni e proposte presentate ai sensi del co. 4 dello stesso art. 19 in merito al contenuto del P.U.C. in elaborazione. Perciò tali forme di esternazione – che non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi – debbono essere dai competenti organi comunali ponderatamente vagliate, ma non possono dar luogo all'obbligo per l'Amministrazione, in caso di rigetto, di una specifica motivazione e di un'analitica confutazione di tutte le argomentazioni proposte.
Le scelte urbanistiche compiute dall'Amministrazione non necessitano di una particolare motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati, a meno che essi siano titolari di interessi qualificati, basati su aspettative o affidamenti particolari. In tale ambito, peraltro, non può farsi rientrare una pretesa diminuzione della capacità edificatoria di terreni di proprietà del ricorrente, il quale può solo vantare un'aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni proprietario che aspiri ad un'utilizzazione più proficua dei propri terreni.
Le scelte urbanistiche – che coinvolgono questioni di merito come la riduzione di certe zone del territorio comunale – non sono sindacabili se non per errore di fatto, arbitrarietà, incoerenza, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Alla luce dell'art. 47 del T.U. approvato con DPGP 26 ottobre 1993 n. 38, in sede di rielaborazione del piano urbanistico comunale, non possono essere incluse nel centro storico soggetto a piano di recupero le zone eleganti cittadine ove si trovano ville, giardini e parchi, in quanto non rispondenti alle caratteristiche di degrado volute dalla citata norma ai fini di opportuni interventi di conservazione e di risanamento.