Sentenza del 29 aprile 2002, n. 188; Pres. Widmair – Est. Del Gaudio
La piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione ex art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, per essere rispondente al principio costituzionale dell'effettività del diritto di difesa, deve essere personale della parte legittimata a ricorrere, mentre non rileva quella del suo difensore. Perciò, stante il mandato speciale conferito al difensore per ogni specifico giudizio amministrativo, la conoscenza di un atto da parte di questi, nel corso di un processo, non equivale alla conoscenza da parte del rappresentato ai fini della proposizione di un altro giudizio.
In base allo Statuto speciale ed alla normativa di attuazione, l'interesse alla tutela delle minoranze linguistiche locali della provincia di Bolzano ha il proprio centro di riferimento soggettivo, anche se non esclusivo (art. 92 Statuto), nella Provincia autonoma di Bolzano, in capo alla quale sussiste quindi la legittimazione ad impugnare atti amministrativi statali per violazioni delle norme poste a tutela delle minoranze linguistiche locali.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 89 dello Statuto di autonomia, il provvedimento del Ministero dell'Interno, con il quale viene disposta la prima assegnazione ad uffici con sede nella provincia di Bolzano di vincitori di concorsi nazionali nei ruoli non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno, ai fini dello svolgimento di funzioni amministrative, contabili e patrimoniali nell'attività di supporto ad uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (aventi sede nella stessa provincia), in conformità all'art. 36 L. 1° aprile 1981 n. 121. I predetti dipendenti – che dalla stessa legge n. 121/81 sono nettamente distinti da quelli inquadrati nei ruoli della P.S. – non possono essere equiparati al “personale della pubblica sicurezza” contemplato nel 2° comma dell'art. 89 citato, personale che è sottratto alla disciplina dei ruoli locali e, quindi, alla regola della riserva proporzionale fra i tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Tale norma, infatti, ha carattere eccezionale rispetto al principio generale stabilito dal 1° comma dell'art. 89, e deve perciò essere strettamente interpretata ed applicata al solo personale suindicato, che attualmente appartiene alla Polizia di Stato.
L'art. 1 del DPR 26 luglio 1976 n. 752 e successive modifiche – che prevede il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca – ha portata generale e si indirizza anche a coloro che in prima assegnazione, sia pure attraverso l'istituto del fuori ruolo o del comando, vengano destinati ad uffici pubblici aventi sede nella provincia di Bolzano. La norma fa, infatti, riferimento ad “assunzioni comunque strutturate e denominate” e comprende espressamente anche il personale delle amministrazioni di cui al 2° comma dell'art. 89 dello Statuto al quale non si applica il criterio della proporzionale.