(1) Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.
(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.
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