Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.
(1) Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e delle direttive 1991/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 1991/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CE del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.
(2) La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A. La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.