Sentenza del 5 febbraio 2003, n. 39; Pres. Widmair, Est. Pantozzi Lerjefors
Con l'art. 26 co. 1 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 il legislatore provinciale ha chiaramente inteso escludere dalla liberalizzazione dell'attività commerciale, ratione loci, tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi, a prescindere dal periodo in cui l'autorizzazione è stata rilasciata, dal regime in cui esse operano, nonché dalla gamma merceologica autorizzata.
Gli artt. 2 e 26 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7, nel prevedere eccezioni al principio di generale liberalizzazione del commercio, non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Cost., in quanto tali norme, avendo l'intento di salvaguardare l'assetto urbanistico provinciale, appaiono conformi al dettato costituzionale dell'art. 41, che non ha carattere assoluto ma pone dei limiti nel cui ambito conferisce al legislatore la facoltà di intervenire per programmare, regolare e controllare l'attività economico-commerciale, adottando misure, eventualmente anche limitative, purché non arbitrarie, di indirizzo e di coordinamento. Le disposizioni stesse non sono infatti causa di ingiustificate discriminazioni, trovando fondamento nella diversa destinazione urbanistica della zona in cui il commercio è esercitato e nella necessità di favorire un equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive sul territorio, che tenga conto anche degli effetti urbanistici ed ambientali.
La materia del commercio, attribuita dallo Statuto di autonomia con potere concorrente, è ora nella competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, per effetto del combinato disposto dell'art. 3 della legge di riforma costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e del successivo art. 10, il quale ultimo adegua l'intensità della potestà legislativa provinciale, a partire dall'entrata in vigore della riforma, a quella superiore attribuita dalle stesse norme riformatrici a tutte le Regioni.
Pur in assenza, nella normativa in materia di commercio, di una definizione univoca del concetto di “concorrenza”, il valore della concorrenza – la cui tutela costituisce uno degli obiettivi della nuova disciplina del commercio – deve essere contemperato con altri valori sociali, tra cui quello dell'equilibrato sviluppo della rete commerciale sul territorio, così come è riconosciuto dalla riforma del commercio, sia a livello provinciale che statale.