(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituita:
“c) dimostrare di avere esercitato specifiche attività settoriali per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso degli ultimi cinque anni.”
(2) L’articolo 53 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.