(1) L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)
1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione dei seguenti organi collegiali:
2. La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”