(1) Le agenzie di viaggio autorizzate ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi che provvede alla sua tenuta, al suo aggiornamento, nonché alla sua pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.