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In vigore al: 19/04/2016

b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 5

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono così sostituiti:

“2. Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo 10 e nei restanti casi dal tecnico comunale. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti.

3. L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

“4. In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo 10.

5. La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti.

6. Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti.

7. L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che, per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio provinciale Estimo.”

 

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