(1) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10/bis, alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10/bis.8)
(1) Le disposizioni dell' articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall' articolo 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1° gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all' erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(3) Entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d' intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:
a) gli ammontari delle riserve all' erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell' incremento derivante dall' evoluzione tendenziale;
b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;
c) la quota di partecipazione, limitatamente all' anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all' articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996.