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In vigore al: 29/06/2015

Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13)

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1) Principi

1.1. Vengono finanziati i programmi annuali di associazioni/organizzazioni aventi tutti i seguenti presupposti:

- sede ovvero sezione e strutture operative in Alto Adige;

- per statuto perseguimento prevalente della divulgazione delle problematiche sulla pianificazione territoriale ed urbanistica nonché delle relative disposizioni legislative ovvero degli obiettivi di tutela della natura o del paesaggio;

- svolgimento delle attività in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio in modo organizzato e continuativo.

1.2. Agevolazioni possono essere concesse solo qualora le attività siano eseguite dall’associazione/ organizzazione in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale. Sono comunque escluse dalla concessione di contributi le società commerciali.

1.3. Agevolazioni possono essere concesse per la gestione di centri visite nonché di punti informativi dei parchi naturali. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente i comuni che abbiano stipulato con l’amministrazione provinciale un’apposita convenzione, dalla quale risultano le spese sovvenzionabili.

1.4. Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di agevolazione economica per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento, qualora esistano altre autorità che concedano contributi. E’ però esclusa qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell’ambito dell’iniziativa.

1.5. Non vengono concessi contributi ai sensi delle presenti direttive per progetti ed iniziative per cui è già stata richiesta, ovvero verrà richiesta in futuro, una sovvenzione dal fondo del paesaggio previsto dall’art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, una sovvenzione nell’ambito dell’attività di restauro ambientale (d.G.p. del 14.02.2011, n. 227 nonché del 9.12.2014, n. 1504) ovvero tramite il programma di sviluppo rurale (reg. CEE n. 1698/2005) nonché in materia di beni culturali (d.G.p del 17.03.2015, n. 320).