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In vigore al: 29/06/2015

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

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- Punto 1 -
Oggetto

Oggetto della presente disciplina è l`intero ambito dell`assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole professionali – comprese le educatrici e gli educatori professionali e il personale docente di lingua presso i Centri Linguistici della Provincia – dall’istituzione della graduatoria presso il competente ufficio della Ripartizione Personale provinciale sino ad arrivare ai procedimenti obbligatori di valutazione, il cui superamento è condizione essenziale ai fini di una possibile assunzione a tempo indeterminato.

La definizione di „assunzione a tempo determinato“ ricomprende gli incarichi su posti vacanti, gli incarichi in sostituzione di personale assente e gli incarichi per chiamata diretta.

Limitate differenze di regolamentazione riguardano le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche, il personale docente di lingua presso i Centri Linguistici della Provincia e le educatrici e gli educatori professionali – vedasi punti da 8 a 10.

La disciplina è suddivisa nelle seguenti sezioni:

  1. Requisiti d`accesso per l`assunzione a tempo determinato

(§) Punto 2

  1. Graduatorie come presupposto per l`assunzione a tempo determinato

(§) Punto 3

  1. Domanda per l`inserimento nelle graduatorie

(§) Punto 4

  1. Criteri per la formazione e gestione delle graduatorie

(§) Punto 5

  1. Elenco dei posti, scelta del posto e assegnazione di incarichi di insegnamento

(§) Punto 6

  1. Procedure di valutazione

(§) Punto 7

  1. Disposizioni in deroga per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche

(§) Punto 8

  1. Disposizioni in deroga per il personale docente di lingua dei Centri linguistici della Provincia

(§) Punto 9

  1. Disposizioni in deroga per le educatrici e per gli educatori professionali

(§) Punto 10

  1. Disposizioni transitorie e finali

(§) Punto 11