(1) Al fine di permettere una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la realizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, la Provincia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api.
(2) L'apicoltura è da considerare parte essenziale del settore agricolo forestale in quanto indispensabile per l'impollinazione contribuendo nello stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi naturali.
(3) Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel relativo regolamento, l'esercizio dell'apicoltura e dell'allevamento delle api è libero a tutti. La presente legge disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.