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Normativa provinciale
Cultura
Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
Legge provinciale18 marzo 2002, n. 6
Art. 4 (Compiti)
f) Legge provinciale18 marzo 2002, n. 6
1)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.
Art. 4 (Compiti)
(1)
Il Comitato:
è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
- Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - installazione impianti - autorizzazione - governo del territorio - conformità al principio di ragionevolezza - motivazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
- Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008
- Poste, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - parere obbligatorio della commissione provinciale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007
- Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007
- Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
- Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
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III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
a) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
d) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 23
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
f) Legge provinciale18 marzo 2002, n. 6
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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