(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.
(1/bis) Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo massimo di un milione di euro. 8)
(2) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.
(3) Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.9)