Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto- legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, alle province autonome.
(2) La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nell'ambito regionale nonché all'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.