(1) I provvedimenti di accertamento dei limiti dei demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della Provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della Provincia medesima.7)