Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Relativamente all'area di insegnamento teorico clinico il numero di ore di assenza annualmente consentito non può superare il 20 per cento del totale delle ore previste, con facoltà del consiglio dei corsi di far recuperare tali assenze nelle discipline particolarmente rilevanti.
(2) Non sono consentite ore di assenza relativamente alla parte pratica. Le eventuali assenze devono essere recuperate.