Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, n. 19.
(1) Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.
(1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA è presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro (Agenzia) ed è corredata dalla seguente documentazione:
(2) Lo SIA e la documentazione progettuale, provvisti di indice analitico, sono redatti e firmati da tecnici od esperti.
(3) Lo SIA e la documentazione progettuale sono presentati in cinque copie unitamente ad un'ulteriore copia per ogni comune interessato dall'attività.
(4) Se la documentazione depositata non è completa o non risponde ai requisiti di cui ai commi precedenti, il gruppo di lavoro VIA concede a pena di decadenza un congruo termine per la regolarizzazione della documentazione. Se la documentazione non è regolarizzata entro il termine stabilito il procedimento è archiviato. Su istanza motivata dell'interessato il gruppo di lavoro VIA può concedere una proroga del termine.
(5) Se il committente vuole tutelare il segreto industriale o commerciale indica in una relazione le parti del progetto che intende sottoporre a tutela chiedendo che la relazione medesima non venga divulgata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.
(1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene:
(2) Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA.
(1) Nel caso di procedura di approvazione cumulativa la documentazione è presentata all'Agenzia tramite il comune in almeno cinque copie. Oltre alla documentazione prevista dalle singole leggi di settore, sono forniti i dati indicati nell'allegato 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.
(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.