(1) Sono considerate come economicamente depresse quelle zone, che necessitano di notevoli interventi di recupero, in quanto la struttura economica esistente non offre la possibilità di raggiungere un livello di reddito individuale pari alla media provinciale.
(2) In attesa dei provvedimenti previsti nel piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, per individuare le zone economicamente depresse, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 212), sono applicati i seguenti criteri:
- a) indebolimento della struttura della popolazione dovuto a notevole emigrazione;
- b) insufficienza di posti di lavoro non agricoli;
- c) elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare;
- d) esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati;
- e) ubicazione periferica;
- f) ubicazione in alta quota;
- g) posizione viaria svantaggiata;
- h) numero non rilevante di posti letto per ospiti.
(3) A seguito dei criteri di cui al comma 2 viene predisposta una graduatoria, nella quale può essere dichiarato come economicamente depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della Provincia.
(4) Sono comunque considerati economicamente depressi ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 212), quei comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla Commissione delle Comunità Europee ed un contributo in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera b), paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988.