Sentenza del 404 23 novembre 2005, n. 404; Pres. Mosna, Est. Del Gaudio
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 8 della L.P. 17 dicembre 1998 n. 13 e dell'art. 9 co. 2 del DPGP 15 luglio 1999 n. 42, per violazione dell'art. 89 dello Statuto regionale di autonomia nonché degli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, con riferimento all'obbligo di documentare l'appartenenza al proprio gruppo linguistico da parte del richiedente un contributo provinciale di edilizia agevolata. Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale (n. 233/1992, n. 3/1991, n. 289/1987) i principi sul bilinguismo e sulla proporzionale nella provincia di Bolzano, fissati dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, trovano sempre piena ed automatica attuazione anche in assenza di un espresso richiamo normativo. Tali principi, oltre a vincolare la legislazione regionale e provinciale, ancorché esclusiva, pongono ad essa un indirizzo di carattere generale che la abilita a stabilire norme di tutela delle minoranze linguistiche anche al di là degli specifici casi espressamente indicati dalle norme statutarie e attuative.
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 8 della L.P. 17 dicembre 1998 n. 13 e dell'art. 9 co. 2 del DPGP 15 luglio 1999 n. 42, in riferimento all'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 per violazione degli artt. 2, 3 e 47 co. 2 della Costituzione. Il disposto dell'art. 15 co. 2 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, avente rango costituzionale, riguarda anche l'erogazione dei benefici provinciali in materia di edilizia abitativa (C.C. 24 maggio 1985 n. 160). Il c.d. “diritto alla casa” di cui all'art. 42 co. 2 Cost. va pertanto integrato con la previsione di tutela delle minoranze sancita dall'art. 6 Cost. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre (civ. sez. I 5 ottobre 1999 n. 11048) il diritto fondamentale può essere limitato al fine di realizzare altri interessi costituzionali del pari fondamentali e generali.
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 per violazione degli artt. 2, 3 e 47 co. 2 della Cost., in relazione alla lamentata impossibilità di effettuare, prima del successivo censimento, una dichiarazione postuma di rettifica di quella precedentemente resa. La circostanza che l'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 non preveda la possibilità di rettifica della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici si giustifica con il principio della certezza del diritto. Invero, l'eventuale modifica, a piacimento dell'interessato, di tale dichiarazione, che costituisce una dichiarazione di scienza, produrrebbe effetti distorsivi sulle finalità precipue del sistema della “proporzionale” scaturente dall'art. 6 della Cost.
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 8 della L.P. 17 dicembre 1998 n. 13 e dell' art. 9 co. 2 del DPGP 15 luglio 1999 n. 42 e dell'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 per violazione degli artt. 2, 3, 11, 80 e 87 della Cost., in relazione dell'art. 3 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali approvata a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dall'Italia con L. 28 agosto 1997 n. 302. Il sistema della c.d. “proporzionale”, inscindibilmente connesso alla rilevazione numerica della consistenza dei gruppi linguistici, costituisce espressione non solo dei principi della Costituzione italiana ma dello stesso diritto comunitario, inteso in senso lato e non riferito ai soli atti normativi della C.E.. La citata convenzione europea infatti, sancisce agli artt. 4, 5 e 15 l'impegno degli Stati membri ad adottare misure atte a garantire l'uguaglianza e la salvaguardia delle minoranze nazionali.
La direttiva europea n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, trasposta nel diritto interno in forza della L. 31 dicembre 1997 n. 675 e successive integrazioni, non vieta la raccolta dei dati sensibili personali da parte di soggetti pubblici e non è di ostacolo al trattamento delle dichiarazioni di appartenenza ai gruppi linguistici. La sicurezza della raccolta e tenuta dei dati è assicurata dalle specifiche procedure di cui all'art. 18 e ss. del D.P.R. n. 752/76, che non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla normativa europea e di diritto interno, né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello della proporzionalità.