Sentenza (18 maggio) 27 maggio 1992, n. 233, pres. Corasaniti - Red. Mengoni
a) che le norme del decreto sopra indicate al punto 1, sub-b), non hanno « in alcun modo richiamato e tutelato le esigenze di garanzia delle minoranze linguistiche »; b) che il decreto ha definito soltanto l'organico delle qualifiche funzionali del personale dell'ISPESL (tabella A), rinviando a successivi provvedimenti l'adempimento del compito, pure assegnato dall'art. 20 d.P.R. n. 619 del 1980, di definire i profili professionali delle varie qualifiche funzionali e la ripartizione delle dotazioni organiche, consentendo in tal modo che nel frattempo il dipartimento per la circoscrizione Bolzano Trento fosse costituito e divenisse operante « senza che al suo personale siano applicate le regole del bilinguismo, e comunque senza applicare ad esso l'istituto della proporzionale etnica ».
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE