(1) Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano al comune competente le somme dovute per il mese precedente. Il versamento non deve necessariamente avvenire ogni mese, bensì può avvenire anche ogni tre mesi. 10)
(2) Se l’importo da versare è inferiore ad euro 200,00, il versamento può essere rinviato alle scadenze successive. In ogni caso, l’importo dovuto deve essere versato al più tardi entro l’ultima scadenza dell’anno corrente.
(3) Entro cinque giorni successivi alla scadenza del versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all’associazione turistica ed al consorzio turistico, a condizione che questi ultimi abbiano osservato i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.