(1) Il comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis. Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere a), i), e k) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione.”
(3) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è soppressa.