Sentenza (19 febbraio) 4 marzo 1992, n. 78; Pres. Corasaniti – Red. Cheli
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, I. 8 agosto 1991 n. 252 (Modifiche alla legge 9 aprile 1990 n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli artt. 8, n.. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e delle relative norme di attuazione nonché per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'art. 136 Cost.