Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) La Provincia può concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva pubblica, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Il comma 1 si applica anche per sostenere l’utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone affette da allergie e intolleranze di origine alimentare.