(1) Per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere contributi alle imprese, alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:
(2) Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.
(3) Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L'importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.