Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) I dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 10.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale o di un'azienda municipalizzata devono rinunciare allo stesso entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico dirigenziale.
(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, il direttore generale dichiara la decadenza della nomina.
(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.