(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative e attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro, nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.
(3) Le spese per l'attuazione del comma 1 sono stabilite a partire dall'esercizio finanziario 1993 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.