(1) Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.028 a Euro 8.055.4)
(2) Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 403 a Euro 2.417.4)
(3) Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 6, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 806 a Euro 8.055.4)
(4) Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 805 a Euro 4.026.4)