Pubblicata nel B.U. 25 agosto 1987, n. 38.
(1) 2)
(2) In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità. 3)
(3) È consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché di persone affette da devianze sociali.
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.