Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Per i fini di cui all'articolo precedente l'Osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli organi scolastici, dell'Ufficio statistica e studi (ASTAT), della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli enti pubblici, nonché promuove e ricerca la collaborazione con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi.
(2) Restano ferme le funzioni dell'Ufficio statistica e studi ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23.