Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1)La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti che i consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche,assumono per il pagamento dei premi per l’assicurazione del raccolto in attesa dei contributi nazionali o comunitari.6)
L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13, e poi dall'art. 25, comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.