(1) Il patrimonio della Biblioteca Provinciale è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.
(2) La Giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Biblioteca Provinciale un'apposita sede, nonché i necessari arredamenti.
(3) Sono a carico dell'ente proprietario le spese di ammodernamento dell'edificio, i lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria. Spettano invece all'amministrazione della Biblioteca Provinciale gli interventi di ordinaria manutenzione.
(4) La Biblioteca Provinciale è autorizzata ad assumere in carico fondi librari o altro materiale di consultazione concessile in prestito con opportuno contratto o comunque datile in affidamento.
(5) In caso di scioglimento della Biblioteca Provinciale, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del patrimonio con riguardo alla provenienza e all'originario finanziamento dello stesso.