Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1980, n. 31.
(1) La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia. 3)
(2) 4)
(3) Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati fino alla data che sarà stabilita dalla Giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia. 5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.