Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.
(1) Per opere o acquisti aggiuntivi ai progetti di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere gli stessi contributi previsti dall'articolo 1, commisurandoli all'ammontare della spesa ammessa. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.