Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1976, n. 57 - Numero straordinario.
(1) I campioni di sangue di cui all'articolo precedente devono essere inviati immediatamente ad appositi centri, con cui la Provincia stipulerà una convenzione.
(2) Nei casi in cui il BM-test non risulti chiaramente negativo, devono essere effettuati tutti gli accertamenti necessari per la convalida della diagnosi di mucoviscidosi.