Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione delle seguenti iniziative dirette: