Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e privati sovvenzioni e contributi per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di servizi di medicina scolastica, compresi quelli specialistici, le cure climatiche e la prevenzione delle malattie sociali dei minori nell'età evolutiva.
(2) L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad istituire, integrare e gestire direttamente i servizi di cui al comma precedente.