Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'Assessorato per i lavori pubblici entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
(2) Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti: