(1) Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'articolo 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.
(2) Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento è impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'articolo 1, comma 1.
(3) Per i docenti di cui all'articolo 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'articolo 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, è accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vicedirettore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma.
(4) Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente può chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il predetto docente può essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, è trasferito d'ufficio ad altro conservatorio.
(5) Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del colloquio non può ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validità della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio.
(6) Il consiglio di amministrazione può assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.
(7) L'accertamento di cui al comma 3 non è richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(8) I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.