(1) I contratti per l'utilizzazione del "Marchio di tutela Alto Adige" scadono decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(2) Gli utilizzatori del "Marchio di tutela Alto Adige" possono utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine" senza proporre una nuova domanda di autorizzazione. Il relativo contratto di utilizzo del marchio è sottoscritto nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in caso contrario decade il diritto all'utilizzo del marchio.